La corrispondenza commerciale
La corrispondenza commerciale, cioè quella che si scambiano due aziende, é molto importante e può assumere un ruolo decisivo nel caso insorgessero problemi tra le parti.
Molto semplicemente può contenere l’ammissione, esplicita o implicita, che il lavoro é stato eseguito correttamente o che la merce era conforme all’ordine, mettendoci quindi al riparo da contestazioni pretestuose che solitamente arrivano puntuali quando é il momento di pagare.
Purtroppo questo strumento, tanto utile quanto semplice da usare, viene spesso lasciato al caso, non sfruttato in tutto il suo potenziale o addirittura disatteso quando i rapporti vengono gestiti in modo meramente verbale. Questo é un grande errore perché le conversazioni sono spesso difficili da dimostrare e richiedono un’istruttoria (che presuppone un processo, con un giudice che valuta se la prova è ammissibile, fissa una udienza apposita per l’assunzione del teste – sperando che compaia e dichiari quanto auspicato – e poi ne valuta le dichiarazioni).
Viceversa, la corrispondenza (oggigiorno salvo rari casi parliamo di messaggi di posta elettronica) sono documenti di facile e diretta percezione. Anche questi cadono sotto l’istruttoria ma non sono soggetti al vaglio di ammissibilità del giudice e le espressioni in essa impiegate possono essere oggetto di una valutazione preventiva. Occorre ammettere che questa valutazione potrebbe non essere condivisa dal giudice di una eventuale ed ipotetica causa, ma almeno metterete il vostro avvocato in condizione di sapere a priori cosa dovrà valutare il tribunale, piuttosto che costringerlo a sperare che il testimone dica quello che ci si aspetta e che questo venga correttamente riportato a verbale.
Non di rado infatti accade che i testimoni non ricordino l’episodio, o lo ricordino in parte o lo ricordino in modo diverso da come se lo aspetta la parte. Allo stesso modo non è infrequente neanche che il testimone dica una cosa ma questa non venga riportata con la medesima incisività nel verbale d’udienza. Il cliente non dovrebbe aspettarsi che la situazione sia sistemata dall’avvocato: il difensore ha diritto di contraddire ed intervenire, magari tentando di aggiustare l’andamento della testimonianza, ma il testimone é assunto dal giudice e quindi quali aspetti approfondire o cosa scrivere nel verbale rappresentano attività estranee ai poteri del vostro avvocato.
La corrispondenza diventa ancora più importante se dovete ricevere un pagamento.
Una mail di scuse per il ritardo, una proposta di dilazione dei pagamenti o di differimento del saldo, costituiscono tutte ammissioni del debito. Probabilmente per la creditrice non hanno valore, ma lo avranno per l’avvocato al quale si rivolgerà per ottenere il pagamento se la debitrice omette di corrispondere quanto dovuto.
Una simile mail permetterà di richiedere l’emissione di un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo piuttosto che di uno non esecutivo.
La differenza trai due risiede nel fatto che nel primo il giudice ordina di pagare immediatamente e comunica al debitore che se vuole può promuovere opposizione entro quaranta giorni. Con il secondo il giudice comunica al debitore che ha quaranta giorni per decidere se pagare o fare opposizione e, solitamente, l’opposizione viene fatta anche solo con finalità dilatorie, allungare i tempi e spuntare condizioni di pagamento più favorevoli. Nel primo caso, anche se il debitore propone opposizione, é comunque obbligato a pagare e quindi, strategicamente, il creditore si trova in evidente vantaggio.
Sul punto dell’emissione del decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo occorre tuttavia fare una precisazione. A fronte di una ammissione del debito da parte del debitore il giudice può (non deve) emettere il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo ma, ovviamente, é sempre meglio avere a disposizione una simile carta processuale e provare a giocarla nel migliore dei modi.
Per questo motivo, raccomando sempre di porre molta attenzione allo scambio di corrispondenza, cercando di indurre la controparte a sbilanciarsi magari in risposta ad una nostra proposta o – se mi trovo dalla parte del debitore – a non cadere nel tranello di fare ammissioni scritte che potranno essere usate contro il cliente stesso.