L’uso dell’assegno e della cambiale nella prassi commerciale

Cambiale ed assegno sono titoli di credito ed in quanto tali rappresentano l’importo di essi indicato. Nella prassi commerciale sono utilizzati come mezzi di pagamento, come promessa di pagamento e come forma di garanzia.

La forma di pagamento é l’impiego più comune ed é tipica sopratutto dell’assegno che viene consegnato come mezzo di pagamento a seguito dell’acquisto di beni o servizi.

Viceversa, la funzione tipica della cambiale (di cui esistono due tipi distinti, ovvero la tratta ed pagherò cambiario) é quella di realizzare una promessa di pagamento ad una certa data (anche se é possibile che siano pagabili a vista).

Infine, la prassi commerciale vede questi titoli di credito impiegati anche come forma di garanzia di un pagamento futuro. Il titolo viene consegnato dal debitore al creditore con la promessa che sarà restituito alla scadenza pattuita a fronte del pagamento convenuto, normalmente regolato mediante rimessa bancaria. Questo sistema é piuttosto diffuso e normalmente le parti vi ricorrono quando il debitore é già in ritardo nei pagamenti ed il creditore cerca di mediare una soluzione che gli permetta di rientrare di quanto dovuto senza compromettere il rapporto col cliente e senza ricorrere ad azioni giudiziarie.

Occorre precisare che tale operazione, se effettuata mediante assegni, non può considerarsi regolare in quanto l’assegno dovrebbe recare la data di sua effettiva emissione e non quella della scadenza convenuta per il pagamento.

In entrambi i casi, se alla scadenza il debitore non paga i titoli possono essere posti all’incasso.

Per le cambiali occorre avere l’accortezza che se domiciliate presso una Banca (cioé se pagabili attraverso il circuito bancario), per la corretta presentazione e pagamento normalmente occorrono almeno 20 o 30 giorni e quindi il creditore dovrà attivarsi con congruo anticipo così da avviare il titolo per il pagamento (e con il rischio che alla scadenza il debitore si presenti ad onorare il debito come pattuito e la conseguente necessità di richiamare – se possibile – il titolo prima che sia posto all’incasso).

La funzione di garanzia collegata a questo sistema risiede nel fatto che normalmente il debitore ha interesse a non essere censito come soggetto insolvente e/o cattivo pagatore, circostanza che spesso ne comprometterebbe il rapporto con il circuito bancario. É evidente che se il debitore ha già compromesso i rapporti con le banche, la leva viene meno.

Sia l’assegno sia la cambiale, se non onorati, costituiscono titolo esecutivo per esigere la somma ivi riportata.

Questo significa che il creditore potrà agire per il recupero delle somme senza chiedere preventivamente ad un Giudice di accertare il suo credito, risparmiando tempo e denaro.

Per l’assegno la procedura é più facile in quanto non occorre più la levata di protesto che invece é ancora necessaria per le cambiali ed i cui costi sono a carico del creditore, salvo poi sperare di recuperarli dal debitore (se solvibile).

Viceversa, l’assegno oggi non viene più restituito in originale ma in semplice fotocopia autenticata da un funzionario di banca. Questa piccola accortezza permette di risparmiare il tempo che prima occorreva per richiamare l’assegno presso la banca del creditore.

Infine, é opportuno segnalare che la legge bancaria prevede che il portatore di un assegno insoluto abbia diritto ad un risarcimento del danno forfettario pari al 10% dell’importo facciale dell’assegno.